Scontrino elettronico: quali regole seguire?
La rivoluzione digitale del fisco sta vivendo una nuova fase con l’introduzione dell’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. Dopo la fattura elettronica, infatti, lo scontrino elettronico si propone come ulteriore arma da utilizzare nella lotta all’evasione fiscale.
Tramite l’introduzione dello scontrino elettronico, la comunicazione di dati tra contribuenti ed amministrazione finanziaria è resa sempre più immediata e diretta. Allo stesso tempo, anche gli acquirenti sono portati necessariamente ad agire secondo azioni sempre più tracciabili tramite la promozione di bonus.
Vediamo in questo articolo in che cosa consiste lo scontrino elettronico e cosa ci attende.
Cos’è lo scontrino elettronico?
Oggi siamo abituati a ricevere uno scontrino cartaceo ogni volta che eseguiamo un acquisto. Ma questa procedura presto sparirà. A breve, infatti, lo scontrino cartaceo canonico sarà sostituito da uno scontrino elettronico emesso tramite specifici registratori di cassa telematici. Tramite di essi, gli scontrini verranno inviati direttamente al fisco.
Lo scontrino elettronico o telematico sostituirà in toto il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute. Esso consentirà di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri in maniera telematica.
👀 Lo scontrino elettronico è stato introdotto sulla scia dei provvedimenti volti a contrastare l’evasione fiscale. In questo senso, lo scontrino elettronico si affianca all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 per tutti i titolari di partita Iva.
Come funziona lo scontrino elettronico?
Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
Al fine di poter emettere uno scontrino elettronico, ovvero per poter registrare e trasmettere i dati da inserire in uno scontrino elettronico, gli esercenti devono dotarsi di registratori di cassa telematici appositi.
In alternativa, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura particolare di invio dei dati. Questa è disponibile mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia sul sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi. Alternative alle possibilità concesse dall’Agenzia delle Entrate sono i servizi messi a disposizione da diverse software house private.
☝ La procedura offerta dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, risulta adatta piuttosto agli esercenti che svolgono operazioni quotidiane a frequenza ridotta.
Quali sono i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino elettronico
A partire dal 1° luglio 2019, lo scontrino elettronico era stato reso obbligatorio nel caso di volume d’affari che superasse i 400.000 euro.
Invece, a partire dal 1° gennaio 2020, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio per tutti i titolari di partita Iva esercenti attività di commercio al minuto.
In altre parole, lo scontrino elettronico è d’obbligo per tutti i commercianti. Questi non saranno più tenuti a rilasciare uno scontrino in forma cartacea e la ricevuta fiscale, ma dovranno “solo” memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi.
Quali sono i soggetti esonerati dall’emissione dello scontrino elettronico
Nel Decreto emesso il 10 maggio 2019 dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), viene esplicitato che non sussiste l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico per tutte le operazioni non soggette alla necessità di certificazione dei corrispettivi (articolo 2 del DPR n. 696/1996).
Tra queste operazioni rientrano, ad esempio, cessioni di:
- Tabacchi oppure di altri beni il cui commercio è gestito in via esclusiva dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Beni che hanno subito iscrizione nei pubblici registri;
- Carburanti oppure lubrificanti destinati a fini di autotrazione eseguite nei confronti di clienti che eseguono acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni;
- Prodotti agricoli ad opera di produttori agricoli;
- Giornali, quali: quotidiani, periodici, libri, ecc.;
- Alimenti e bevande dispensate in mense aziendali, scolastiche/universitarie, popolari gestite da enti pubblici o di beneficenza;
- Prestazioni didattiche ad opera delle autoscuole finalizzate alla concessione di patenti;
- Palloncini, oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, castagne, olive, sementi e affini da parte di venditori ambulanti che non siano muniti di supporti motorizzati;
- Alimenti e bevande venduti in forma itinerante negli stadi, nelle stazioni, nei cinema, nei teatri e in altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni;
- Cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, qualora sempre in assenza di supporti motorizzati;
Oggetto di esonero sono anche, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, servizi, quali:
- La stampa e il relativo recapito di duplicati della patente qualora eseguite per utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Infine, sono esonerati anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli, per i quali i biglietti di viaggio assolvono la funzione di certificazione fiscale; sono esonerate anche operazioni eseguite a bordo di aerei, navi e treni durante un viaggio internazionale;
Scontrino elettronico: cosa si rilascia ai clienti?
Al momento dell’acquisto, l’acquirente non riceverà più lo scontrino, ma un documento fiscale chiamato documento commerciale, ovvero il documento che viene emesso dal registratore telematico, che deve essere detenuto obbligatoriamente da tutti gli esercenti.
Il documento fiscale deve essere conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016 e può essere rilasciato in formato cartaceo oppure tramite e-mail. Dunque, è possibile accordare con il cliente di avvalersi solo del formato elettronico, rinunciando al supporto fisico. In ognuno dei due casi, tuttavia, deve essere garantita l’autenticità e l’integrità del documento.
☝ I controlli della Guardia di Finanza potranno essere svolti nella seguente forma: domandare quanto un cliente ha speso e verificare l’importo registrato dal commerciante.
Incentivi previsti per promuovere l’utilizzo dello scontrino elettronico
Lotteria degli scontrini dal 1° febbraio 2021
Dal 1° febbraio 2021 è stata introdotta la cosiddetta lotteria degli scontrini. Essa consiste in un gioco a premi indetto per contrastare l’evasione fiscale, nel quale è previsto il 20% in più sui premi per i clienti che pagano tramite modalità telematiche.
Lo scopo della lotteria degli scontrini è quella di incentivare gli acquirenti a pagare con strumenti tracciabili, quali carte di credito, bancomat e App, e di richiedere l’emissione dello scontrino elettronico.
La lotteria degli scontrini funziona nel seguente modo: con ogni scontrino elettronico relativo a spese sostenute di importo minimo di 1 euro, gli acquirenti possono beneficiare dell’assegnazione di premi di importi fino a 5 milioni di euro.
Per poter partecipare, è solamente necessario munirsi del codice lotteria che consentirà di acquisire un biglietto virtuale per ogni euro speso. I premi della lotteria previsti sono 10 bonus in denaro ogni mese e sono di importo pari a 100.000 euro ciascuno.
Sono previsti premi anche per i negozianti del valore di 20.000 euro al mese con un maxi premio annuale di 1 milione di euro.
👥 Se i commercianti dovessero rifiutarsi di comunicare il codice lotterie e i dati utili all’estrazione, essi possono essere segnalati attraverso l’apposita sezione nel Portale Lotteria. L’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare controlli fiscali sulla base di queste segnalazioni.
Bonus fiscale per registratori di cassa automatici
L’Agenzia delle Entrate ha previsto un bonus del 50% sull’acquisto del registratore telematico oppure per la relativa installazione. Il bonus può arrivare ad un massimo di 250 euro ed è applicabile:
- Solamente a pagamenti eseguiti in modalità tracciabile;
- Per spese sostenute nel 2019 o nel 2020;
- Attraverso la compilazione del modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale.
Come funziona il documento commerciale
Probabilmente continueremo a chiamarlo scontrino ma, di fatto, esso definirà un tipo diverso di documento: il documento commerciale.
Le caratteristiche del documento fiscale sono definite dal Decreto del 7 dicembre 2016, secondo cui il documento commerciale:
- Certifica l’acquisto;
- Consente di esercitare il diritto di garanzia.
Infatti, il documento commerciale si distingue in due versioni:
- Il documento commerciale ordinario: utilizzato a fini civilistici, ovvero è usato come garanzia per alcuni prodotti;
- Il documento commerciale fiscale: utilizzato per beneficiare di detrazioni o deduzioni.
☝ Seppur il commerciante sia obbligato ad emettere il documento commerciale, il cliente può richiederlo solamente all’acquisto, non in un secondo momento.
Che informazioni deve contenere il documento commerciale
Il documento commerciale contenere almeno le seguenti informazioni:
- Data di emissione;
- Ora di emissione;
- Numero progressivo;
- Informazioni sull’azienda:
- Denominazione;
- Ragione sociale;
- Nome e cognome del proprierario;
- Numero di partita Iva dell’emittente;
- Ubicazione dell’esercizio;
- Descrizione dei beni ceduti o dei servizi concessi (per medicinali = possibilità di indicazione del numero dell’AIC);
- Totale del corrispettivo;
- Somma pagata.
Per cosa può essere utilizzato il documento commerciale
Il documento commerciale essere utilizzato per le seguenti finalità:
→ Deduzione delle spese sostenute al fine di acquisto di beni o erogazione di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
→ Deduzione e detrazione degli oneri oggetto di imposta sul reddito delle persone fisiche;
→ Applicazione dell’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR n. 633/1972.
Novità sulle sanzioni 2021
Con la Legge di Bilancio 2021, in particolare tramite l’articolo 1, commi dal 1109 al 1115, è stata modificata la normativa in materia di obbligo di redazione dello scontrino elettronico.
L’obbligo di emettere lo scontrino elettronico nel 2021 prevede che gli esercenti debbano memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri per via telematica.
Esistono delle regole imposte dall’Agenzia delle Entrate che definiscono anche le tecniche specifiche da utilizzare per effettuare tali operazioni correttamente. Infatti, da impiegarsi sono registratori telematici appositi: l’obbligo di munirsi di tale equipaggiamento considerato idoneo alla registrazione e alla trasmissione dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Precedentemente a questo limite era stato previsto un periodo di moratoria al fine di favorire l’adattamento graduale degli esercenti alla nuova modalità introdotta.
Il 23 dicembre 2020 è stata effettuata una proroga da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’obbligo di adeguamento alle nuove metodologie previste per l’incasso telematico fino al 1° aprile 2021. Tuttavia, il 30 marzo 2021, a ridosso, quindi, del limite temporale imposto, è stato, poi, pubblicato un nuovo provvedimento che ha nuovamente prorogato la scadenza per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dello scontrino elettronico, portandola questa volta al 1° ottobre 2021.
Con la Legge di Bilancio 2021 sono state modificate anche le normative in materia di sanzioni relative ad un’errata emissione dello scontrino elettronico (tardiva o mancata trasmissione). Le novità in questo contesto sono le seguenti:
- Se tardiva o mancata registrazione o trasmissione dei dati (dati errati o incompleti) dei corrispettivi giornalieri sullo scontrino elettronico → si applica una sanzione corrispondente al 90% dell’imposta.Se la violazione avviene in due diversi momenti, si applica comunque un’unica sanzione.
- Se tardiva o mancata registrazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri sullo scontrino elettronico, ma senza che vi siano state ripercussioni sulla corretta liquidazione del tributo (ovvero se la violazione è solo formale) → la sanzione prevista corrisponde all’importo fisso di 100 euro;
- Se sussistono 4 violazioni effettuate in giorni diversi nel corso di 5 anni → è prevista una sanzione accessoria equivalente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo che può variare da 3 giorni ad 1 mese. Se le violazioni riguardano importi di ammontare superiore a 50.000 euro, la sospensione prevista può variare da 1 a 6 mesi;
- Se manchevolezze nell’utilizzo dei registratori di cassa telematici:
- Se mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici → sanzione corrispondente anche in questo caso al 90% dell’imposta;
- Se mancata effettuazione della manutenzione dei registratori di cassa automatici (mancata verifica periodica) → sanzione il cui ammontare oscilla da 250 a 2000 euro;
- Semancata installazione del registratore di cassa telematico → si rischia una sanzione compresa tra 1000 e 4000 euro;
- Se manomissione dei registratori di cassa telematici → sanzione il cui ammontare può raggiungere i 12.000 euro, con un minimo di 3.000 euroSe il fatto costituisce reato, alla sanzione si aggiunge l’applicazione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 15 giorni a 2 mesi. In caso di comportamento recidivo, la sanzione è incrementata da 2 a 6 mesi.
☝ La memorizzazione dei dati deve essere svolta su base giornaliera, mentre la trasmissione degli stessi può essere eseguita entro 12 giorni.
E tu, sei pronto ad abbracciare l’introduzione dello scontrino elettronico e a diventare così parte integrante della rivoluzione digitale del fisco? Lascia un commento nella sezione apposita sottostante e condividi con noi la tua opinione!