La rivalutazione dei beni di impresa nel dettaglio
Il valore originario con il quale dei beni d’impresa sono stati iscritti in bilancio può rivelarsi inadeguato, se lo stesso valore non coincide con quello reale. Qualora, infatti, il valore del bene iscritto in bilancio fosse sottostimato, conviene procedere allo svolgimento di una rivalutazione dei beni d’impresa.
La rivalutazione dei beni d’impresa consiste in un adeguamento del valore, durante la redazione del bilancio d'esercizio, dei beni conferito in un momento antecedente al loro valore reale.
In questo articolo, ci occuperemo dell’approfondimento di questo argomento. Ti saranno forniti dettagli sulla rivalutazione dei beni di impresa, quali: che soggetti professionali possono attuarla? Che beni possono essere fatti oggetto di rivalutazione? Quali sono le scadenze della rivalutazione dei beni di impresa?
Addentriamoci nel vivo della questione.
Cos’è la rivalutazione dei beni di impresa?
La rivalutazione dei beni di impresa consiste nell’aumentare il valore di componenti attive del patrimonio che, in durante la redazione di stato patrimoniale e conto economico, sono state registrate con un valore inferiore rispetto a quello reale.
La rivalutazione dei beni di impresa consiste in una deroga ai criteri di valutazione ordinari delle immobilizzazioni definiti dai principi contabili nazionali Oic. Infatti, essa consente l’iscrizione in bilancio di valori superiori a quelli previsti dai regolamenti contabili.
→ Possono eseguire una rivalutazione dei beni d’impresa i seguenti soggetti:
- Società di capitali;
- Società di persone;
- Imprenditori individuali;
- Enti non commerciali
purché questi soggetti non adottino i Principi Contabili Internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
→ Le rivalutazioni dei beni d’impresa possono essere:
- Obbligatorie (o economiche);
- Facoltative (o monetarie).
Rivalutazioni dei beni d’impresa obbligatorie e facoltative
Obbligatorie
Il Codice Civile definisce due tipi di rivalutazioni dei beni d’impresa obbligatorie, dette anche finanziarie:
- Rivalutazioni riguardanti immobilizzazioni materiali che sono state svalutate in precedenza, a condizione che, negli esercizi successivi, siano venute a mancare le cause della rettifica del valore delle suddette immobilizzazioni;
- Rivalutazioni intraprese in caso di eventi straordinari che causano l’aumento del valore del bene (ad esempio, in coincidenza al ritrovamento di un giacimento petrolifero in un terreno).
Le rivalutazioni obbligatorie mirano al ripristino del valore originario del bene perché sono venute meno le cause della rettifica del valore stesso.
Facoltative
Le rivalutazioni monetarie, o facoltative, riguardano elementi del patrimonio detenenti un valore inadeguato a causa dell’effetto dell’inflazione.
Infatti, la perdita del valore d’acquisto della moneta allontana il valore storico dei beni dal valore effettivo. Per questo motivo le rivalutazioni facoltative si basano su determinati provvedimenti legislativi che intervengono a disciplinare i regolamenti in base alle oscillazioni dell’inflazione.
Cosa comportano le rivalutazioni monetarie dei beni d’impresa
Tramite la rivalutazione monetarie dei beni di impresa si possono raggiungere le seguenti finalità:
- Ottenere bilanci più significativi. Infatti, elementi del patrimonio come crediti, beni strumentali, merci, ecc. sono misurati omogeneamente;
- Effettuare il calcolo delle quote di ammortamento più adeguate, dal momento che queste possono essere rapportate ai nuovi valori. Le quote di ammortamento saranno in grado, in questo modo, di rispecchiare l’effettivo deprezzamento dei beni presi in considerazione.
- Tramite le quote di ammortamento, le rivalutazioni obbligatorie determinano un’influenza indiretta sulla determinazione del risultato economico dell’esercizio.
- Calcolare il valore effettivo delle minus e plusvalenze. Queste, infatti, vengono rapportate a nuovi valori, qualora sussistano cessioni di beni rivalutati.
- Evitare di pagare le tasse su utili apparenti e, quindi, non effettivi.
- Ottenere un rapporto più veritiero tra il capitale proprio e quello di debito.
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa
Per poter operare una rivalutazione dei beni d’Impresa, è necessario versare un’imposta sostitutiva pari al 3% della differenza tra il nuovo valore rivalutato loro attribuito e il vecchio costo di iscrizione dei beni nel bilancio. Ovvero, la tassa deve essere applicata sul valore ottenuto dalla seguente operazione di sottrazione:
Valore rivalutato dello stesso bene - Costo storico del bene
L’imposta sostitutiva al 3% è valida per tutti i beni, sia materiali che immateriali. da versare in tre rate annuali.
👀 Sussiste la possibilità eseguire la rivalutazione anche attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva al 10%. In tal caso, l’azienda può agire senza essere gravata dal pagamento di ulteriori imposte.
Quali soggetti possono operare una valutazione dei beni d’impresa?
La rivalutazione dei beni d’impresa è operabile dai seguenti soggetti professionali, indipendentemente dal regime fiscale adottato (se ordinario o semplificato):
- Società di capitali e/o enti commerciali residenti sul territorio che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio;
- Imprese individuali;
- Società di persone commerciali;
- Enti non commerciali;
- Soggetti non residenti ma con organizzazione stabile sul territorio.
Quali beni possono essere oggetto di rivalutazione?
Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni tranne quelli in cui l’attività d’impresa è diretta allo scambio e alla produzione. Anche le partecipazioni non subiscono limiti, qualora siano registrate tra le immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione può riguardare anche beni singoli, quindi non deve essere necessariamente operata su una classe o categoria omogenea di beni. Questa novità è stata introdotta dall’articolo 110, comma 2 del D.L. 104/2020.
👂 Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 2 del 7/2/2013, sono oggetto di rivalutazione anche i beni che sono stati già rivalutati in precedenza, ma solo qualora essi presentino un valore economico ancora non interamente sfruttato. È questo il caso di rivalutazioni parziali, ulteriori incrementi di valore del bene ecc.
Dunque, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, possono essere oggetto di rivalutazione:
- I beni materiali e/o immateriali (come, ad esempio, brevetti, licenze, marchi, ecc., ad eccezione dei meri costi pluriennali). Invece, sono esclusi i beni materiali e/o immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- Le partecipazioni in società controllate e collegate, ma solamente nel caso in cui costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
☝ Il principio contabile OIC 16 afferma che la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non può di per sé comportare un allungamento della vita utile residua di un bene.
Tuttavia, è possibile l’adeguamento della vita utile, qualora questo sia il risultato di una valutazione eseguita autonomamente e non come conseguenza automatica dell’atto di rivalutazione.
Casi particolari di rivalutazione dei beni d’impresa
Fanno eccezione, ovvero costituiscono dei casi particolari di rivalutazione dei beni d’impresa le seguenti categorie:
- Sono esclusi da rivalutazione i beni riscattati da leasing. Si tratta di beni riscattati nel periodo compreso tra chiusura del bilancio di riferimento e quella del bilancio di rivalutazione. Ad esempio, non possono essere rivalutati i beni riscattati nel corso del 2020, poiché non iscritti nel bilancio 2019;
- Possono essere rivalutati i beni completamente ammortizzati, qualora essi risultino nel bilancio. Essi, infatti, si intendono posseduti solo nel caso in cui abbiano ottenuto evidenza del loro costo storico e dei loro ammortamenti nella nota integrativa del bilancio.
👉 Per i soggetti in regime contabile semplificato esiste un’alternativa alla registrazione nella nota integrativa del bilancio, ovvero l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili.
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Sono oggetto di rivalutazione i beni pervenuti:
- A seguito di conferimento: è possibile rivalutare i beni acquisiti nel 2020, purché questi siano diventati proprietà del soggetto entro la chiusura dell’esercizio di riferimento (31/12/2019).
Le regole che determinano la procedura sono definite dal principio di continuità del periodo di possesso tra conferente e conferitario contenuto nell’articolo 176, comma 4 del TUIR (circolare 18/2006).
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A seguito di fusioni o incorporazioni di società o scissioni delle stesse: la data di riferimento è quella di acquisizione del bene.
- A seguito di conferimento: è possibile rivalutare i beni acquisiti nel 2020, purché questi siano diventati proprietà del soggetto entro la chiusura dell’esercizio di riferimento (31/12/2019).
Informazioni da inserire nella nota integrativa
Le informazioni da riportare nella nota integrativa del bilancio d’esercizio per poter eseguire una rivalutazione dei beni d’impresa riguardano:
→ I criteri di valutazione, secondo quanto riportato nel comma 1 dell’articolo 2427 del Codice Civile.
→ I movimenti relativi alle immobilizzazioni, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 2 del Codice Civile.
→ La natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto, secondo quanto detto nel comma 1, n. 7-bis dell’articolo 2427 del Codice Civile.
→ La fiscalità differita, secondo le direttive del comma 1, n. 14 dell’articolo 2427 del Codice Civile (in caso di rivalutazione prettamente civilistica).
Invece, le informazioni riguardanti la rivalutazione dei beni d’impresa da ascrivere nella Relazione sulla Gestione sono:
→ La congruità dei valori utilizzati ai fini della rivalutazione del bene/dei beni, secondo quanto affermato dall’articolo 11, comma 3 della Legge n. 342 del 2000.
→ L’effetto della rivalutazione stessa sugli indicatori di risultato (ad esempio: sugli indici di redditività, sul volume del capitale proprio, sul margine di struttura, ecc.), ai sensi del comma 2 dell’articolo 2428 del Codice Civile.
→ I criteri adottati per dirigere lo svolgimento della rivalutazione dei beni d’impresa, secondo il comma 3 dell’articolo 1 della Legge n. 342 del 2000.
→ Attestato che la rivalutazione non ecceda i limiti previsti dalla legge (vedi articolo sopra citato).
Attenzione! Il prezzo di costo, inclusivo di rivalutazioni eventualmente eseguite, deve essere riportato nell’inventario dell’esercizio in cui la rivalutazione è stata eseguita, ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 della Legge n. 342 del 2000.
Rivalutazione dei beni d’Impresa 2021
Novità introdotte con la Legge di Bilancio 2021
Legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle modifiche all’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020 tramite l’aggiunta di un nuovo comma: il comma 8-bis. Tramite quest’ultimo vengono estese le possibilità di applicare la rivalutazione dei beni di impresa ai seguenti casi:
- All’avviamento;
- Ad attività immateriali iscritte nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ciò significa che sono passibili di rivalutazione tutti i tipi di immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
La Legge di Bilancio 2021 offre anche la possibilità di far rientrare, ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, il maggior valore attribuito nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di riferimento per la rivalutazione.
Questo è possibile mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (o, con addizionali, del 10%) alle imposte sui redditi e Irap pari al 3% per beni ammortizzabili e non.
Normative vigenti a regolamento della rivalutazione dei beni d’impresa
Attualmente, a regolazione della rivalutazione dei beni d’impresa, intervengono le seguenti normative:
- La Legge di Bilancio 2020 (commi da 696 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2020) regola la rivalutazione dei beni d’impresa.
La rivalutazione dei beni d’Impresa ha subito un potenziamento tramite il Decreto Agosto. Questo ha introdotto la possibilità di operare una rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni tramite il versamento di solamente il 3% del maggior valore rivalutato. Tuttavia, può anche essere eseguito l'affrancamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.
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Il “Decreto Agosto” (articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020) introduce la nuova rivalutazione dei beni d’impresa.
- Il “Decreto Liquidità” (articolo 6-bis, del D.L. n. 23 del 2020) regola la rivalutazione gratuita dei beni alberghieri.
☝ La rivalutazione dei beni d’Impresa presentata dal Decreto Agosto è prevista attualmente solo per il 2020 e aggiunge informazioni alla rivalutazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
Con essa si è inserito il permesso di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti da bilancio nel 2020/2021/2022 tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
- Il nuovo comma 8-bis della Legge di Bilancio 2021 in modifica dell’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020, che autorizza l’applicabilità della rivalutazione anche in altri casi. Questi sono: all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
👀 Si ricordi che, con la rivalutazione dei beni prevista dalla Legge di Bilancio del 2021, è possibile rivalutare ogni singolo bene. Ciò significa che non è necessario rivalutare l’intera categoria omogenea.
La stessa legge prevede un possibile affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (o per intero o solo in parte) mediante l’applicazione dell’Irap (ovvero dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali al 10%.
Tramite il versamento di tali imposte, ovvero dell’Irap nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non e dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è possibile riconoscere il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni a decorrere dall’esercizio successivo.
☝ Le imposte sostitutive devono essere liquidate in massimo 3 rate. La scadenza della prima rata coincide con il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale la rivalutazione è avvenuta. La scadenza della seconda e della terza rata coincide con il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi previste per i periodi d’imposta successivi.
Scadenze per l’effettuazione della rivalutazione dei beni d’impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa, per essere ammissibile, deve fare riferimento a beni che devono:
- Essere ascritti nel bilancio relativo all’esercizio di riferimento, ovvero all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ( = bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare);
- Essere stati rivalutati nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento, ovvero all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ( = bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare).
Normalmente, l’ammortamento civilistico si determina, nell’esercizio di rivalutazione, sui valori vecchi. Invece, l’ammortamento sui maggiori valori va, normalmente, posticipato all’esercizio successivo.
Nella pratica, ciò significa che il bilancio chiuso in data 31/12/2020 non dovrà contenere i maggiori ammortamenti ottenuti dalla rivalutazione. Questi valori dovranno, invece, essere fatti rientrare nell’esercizio chiuso in data 31/12/2021.
Tuttavia, il costo rivalutato e la relativa riserva saranno già inseriti nel bilancio chiuso il 31/12/2020.
Criteri per la rivalutazione dei beni d’impresa
Nel già citato articolo 11 della Legge n. 342/2000, si precisa che i valori registrati nel bilancio in seguito ad una rivalutazione non devono mai superare i valori effettivamente attribuibili ai beni stessi. In questa formulazione, con “valori effettivamente attribuiti”, si intende:
- Il valore corrente dei beni, ovvero quello che si identifica in riferimento alle quotazioni nei mercati regolamentati.
- Il valore interno dei beni, ovvero quello relativo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva ed alla loro effettiva possibilità economica di utilizzazione del cespite nell’impresa.
👀 Secondo le normative e, in particolare, secondo la Circolare Assonime del 7/2/2013 n. 2, non è necessario operare la stesura di una apposita perizia di stima dei beni oggetto di rivalutazione.
Infatti, è possibile semplicemente utilizzare dati ricavabili da listini prezzi o da transazioni operate per beni similari, oppure corrispettivi riportati, eventualmente, in contratti preliminari di compravendita, e così via.
Tipologie di rivalutazione dei beni d’impresa
La rivalutazione dei beni di impresa deve essere effettuata adottando una delle tipologie di svolgimento previste e riportate nell’articolo 5 del D.M. 162/2001, ovvero
a. Rivalutazione del solo costo storico del bene.
Con questa tecnica di rivalutazione si livella il minor valore di un bene al valore che esso assume nel mercato corrente.
☝ In caso di cessione del bene: il nuovo costo storico e, di conseguenza, il nuovo valore netto contabile ( = costo storico – fondo ammortamento) avrà validità solamente nel caso in cui la cessione si concluda entro il 4° periodo successivo alla rivalutazione (2024).
In caso di cessione in data anteriore, verrà considerato il valore netto contabile anteriore alla rivalutazione, così da poter stabilire la presenza di eventuali plusvalenze o minusvalenze.
b. Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento.
Per applicare questo metodo di rivalutazione deve essere preso in considerazione il coefficiente di rivalutazione (CR), ottenuto mediante la seguente formula:
rivalutazione massima / valore netto contabile in data 31/12/2020*
*bisogna prendere in considerazione il valore netto contabile nell’esercizio precedente la rivalutazione.
Questa seconda tipologia di rivalutazione dei beni d’impresa prevede un periodo di ammortamento più breve, ma ammortamenti maggiori rispetto alla prima tecnica (punto a.).
c. Riduzione o decremento del fondo di ammortamento.
Metodologia che consente di allungare la vita utile del bene di riferimento.
☝ La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6/5/2009 n. 22 prevede la possibilità di utilizzare, per lo stesso bene, più modalità di rivalutazione. Ad esempio, è possibile rivalutare il costo storico in parte e ridurre per l’eccedenza il fondo ammortamento.
Il tema delle rivalutazioni d’impresa può rivelarsi abbastanza intricato per ogni società… speriamo di averti aiutato a fare chiarezza in questo argomento contabile! Nel caso avessi dubbi o incertezze, non esitare a condividerli con noi! Lascia un commento nell’apposita sezione, ci impegneremo a farti avere una risposta il prima possibile!